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Spettabile Redazione,redazione@8toscana.it


In relazione della trasmissione di ieri sera sulla giustizia, c'é un
fenomeno molto abnorme che Vi segnalo e credo che i canali di
informazione avessero obbligo di rendere noto tale abuso che non è
espressione di democrazia, ma è degno alle peggiori delle dittature.
Premetto che le mie affermazioni che seguono sono ampiamente
documentate e posso inoltrarvi in tempo reale x posta elettronica.
Per
ora vi segnalo solo due di questi fenomeni di prepotenza, usati dalle
persone che non hanno studiato per applicare le norme di legge, ma per
truffare il prossimo nel spostare la giustizia
alla parte che più li
aggrada:

1) Se leggete il disegno di legge relativa alla giustizia, ne
potete riscontrare un articolo che
sembrerebbe insignificante, ma di
rilevante importanza.
Si propone di eliminare gli atti registrati nel
modello 45, come meglio conosciuto, registro degli atti non costituenti
reato.
La circolare n 533 del 31 ottobre 1989, che istituiva questo
registro, disponeva che possono
esserci registrati solo gli atti
estranei alla materia penale, cioè gli esposti non contenenti
segnalazione di reati, gli atti amministrativi, le scritture abnorme,
prive di senso.
Il registro è stato istituito allo scopo di lasciarne
traccia di questi atti.
In realtà, questo registro è abusato per
iscriverci i procedimenti a carico delle persone
protette nei cui
confronti la magistratura non vuole procedere, compreso il caso se i
reati denunciati sono di procedibilità di ufficio.
La circolare dispone
che per gli atti iscritti nel modello 45, non si deve né indagare, né
attivare il meccanismo di archiviazione, perché il procedimento penale
è inesistente.
Quindi, il PM procedente si sente "legittimato" a
rifiutare il proprio ufficio.
E' vero che può commettere il reato di
omissione in atti di ufficio, abuso in atti di ufficio,
favoreggiamento, falso ideologico, ma a sua volta, anche questo
procedimento è iscritto nel modello 45 dalla Procura competente, quindi
si crea il circolo vizioso.
Ancora più inquietante, che sarebbe pure la
competenza della Corte dei Conti a procedere per la lesione
dell'immagine del servizio pubblico della giustizia, per aver
rifiutato
il proprio ufficio quale pubblico ufficiale, nonché nel caso se
s'indaga per i procedimenti non iscritti nel modello 21, per
sperpero
dei fondi pubblici.
Invece, pure la Corte dei Conti si rifiuta di
procedere, quindi sta bene a tutti come si sprecano i soldi pubblici.

Quindi, la parte offesa è esclusa da qualsiasi diritto perché non può
avvalersi dei diritti riconosciutile dalle norme fin dalla prima fase
del procedimento, perché il procedimento penale è inesistente.
Di
conseguenza, se si presenta ricorso in cassazione avverso
l'iscrizione
dei reati in questo modello, o avverso l'archiviazione, il ricorso
viene dichiarato inammissibile e si deve subire pure la condanna alle
spese.
Anche i procedimenti a carico dei magistrati sono registrati in
questo atto, eludendo così
l'azione penale nei loro confronti, e la
comunicazione obbligatoria agli organi disciplinari previsti
dall'art.
129 Att. c.p.p. e dalla circolare 13689/95 del CSM.

Il registro è
abusato pure per la prescrizione dolosa dei reati a carico dei Potenti
protetti, perché
le querele vengono registrate nel modello 45, poi,
dopo alcuni anni, nel modello 21, quindi il GIP dichiara la
prescrizione dei reati.
Ovviamente, i procedimenti a carico degli
extracomunitari, delle persone semplici, mai vengono iscritti a questo
registro.
Addirittura, doverse volte, i magistrati si erano astenuti
dai procedimenti non costituenti reato con il vaglio dei massimi organi
che sono coinvolti nel meccanismo di astensione, senza che qualcuno
avesse contestato l'uso abusivo di questo registro per i reati di
procedibilità d'ufficio, sui quale c'è obbligo di legge di
procedere.
Ovviamente, la parte offesa deve subire i danni e non ha altra
possibilità che rivolgersi al Consiglio d'Europa per violazione dei
diritti fondamentali essendo esclusa dall'accesso alla giustizia.

Questo fenomeno è pericolosissimo, perché qualsiasi reato, compresi gli
omicidi,
rapine, terrorismo, può essere iscritto nel modello 45, a
discrezionalità ed arbitrio del PM, quindi senza obbligo di indagine,
anzi, proprio non si deve indagare, ed avverso questo abuso non esiste
alcun rimedio giuridico nell'ordinamento interno.

In questo modo, i
magistrati possono, arbitrariamente, decidere quanto vogliono lavorare,
se vogliono lavorare, contro di chi vogliono procedere, quali reati
devono essere perseguiti, dichiarati per prescritti, senza che
potessero essere richiamati perché agiscono con il consenso degli
organi disciplinari e della Cassazione.
I magistrati sono gli unici
dipendenti pubblici che si scelgono il lavoro, addirittura,
maggiormente
retribuiti, che usano la legge a proprio arbitrio.

2) La
pratica in uso tra i magistrati permette che una persona possa essere
riniviata a giudizio, processata e condannata pur non essendo mai
iscritta a registro per i reati contestati e senza che fosse indagato
per tali reati, senza che la Procura fosse in possesso di alcuna prova
a carico.
Questo abuso è favorito dal fatto che i giudici non
pretendono la querela e la denuncia che sta a
monte del rinvio a
giudizio.
Le false testimonianze sono reperibili facilmente, e lo Stato
non intende a procedere per tale reato essendo l'attività
discrezionale
dei magistrati se vogliono procedere perché il privato non è
legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di
archiviazione per tale reato. Invece lo Stato non vuole proprio punire
gli autori del reato di falsa testimonianza, rinviando così i costi
dei reati al danneggiato che non ha alcun rimedio giuridico di essere
risarcito per i danni subiti. In sede civile non si può agire eprché se
non c'è reato, non c'è danno. Così sono insabbiati tutti i
reati nei
quali la parte offesa principale è lo Stato (frode processulae, falso
in atto pubblico, elusione di provvedimento del giudice, calunnia etc)
perché lo Stato non è mai a conoscenza del procedimento, quindi non
chiede di essere avvisato in caso di archivizione ed il GIP non
eccepisce che va dato avviso alla parte offesa principale.
L'opposizione della parte offesa privata viene dichiarata
inammissibile
perché non è legittimata a proporre opposizione.
Questi reati diventano
così dei reati impossibili a danno del cittadino privato.

Credo che
l'argomento meriterebbe una trasmissione approfondita.
Rimango a
Vostra piena disposizione.
Dott. Eva Polak

dott.evapolak@virgilio.it

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